Descrizione completa del bando
Il Decreto Sostegni-ter ha introdotto un’agevolazione dedicata alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette imprese energivore). Si tratta di un credito d’imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Soggetti beneficiari
Si considerano energivore le imprese ad alto consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2017: https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/decreto_ministeriale_21_dicembre_2017_%20agevolazioni_imprese_energivore.pdf
Rientrano tra le imprese a forte consumo di energia:
- le società che operano nei settori dell’allegato 3 delle linee Guida CEE
- le società che operano nei settori dell’allegato 5 delle linee Guida CEE e sono caratterizzate da un indica di intensità elettrica positivo determinato in relazione al VAL, non inferiore al 20%
- le società che non rientrano tra quelle di cui alle lett. a) e b), ma che sono ricomprese negli elenchi delle società a forte consumo di energia redatti per gli anni 2013 e 2014 dal CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali).
Tipologia di interventi ammissibili
Sono previste tre tipologie di crediti di imposta:
Credito di imposta pre imprese energivore previsto per il primo trimestre 2022.
La circolare chiarisce che ai fini del calcolo del costo medio per KWH della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Quindi è presupposto per l’applicazione dell’agevolazione il sostenimento di spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.
Credito d’imposta per imprese energivore previsto per il secondo trimestre 2022.
La circolare chiarisce che ai fini del calcolo del costo medio per KWH della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.
Presupposto per l’applicazione dell’agevolazione è il sostenimento di spese per la componente energetica acquistata o prodotta ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022.
Credito di imposta per imprese non energivore previsto per il secondo trimestre 2022.
La circolare chiarisce che ai fini del calcolo del costo medio per KWH della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.
Si tratta della macrocategoria indicata in fattura alla voce “spesa per la materia energia” nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno.
Entità e forma dell’agevolazione
Per poter accedere all’agevolazione è necessario che la media dei costi per KWh della componente energia elettrica relativi all’ultimo trimestre 2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all’ultimo trimestre del 2019. Alle imprese che soddisfano questo requisito spetta un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022.
Il Decreto Energia (Decreto Legge n. 17 del 1° marzo 2022) conferma per il secondo trimestre 2022 l’agevolazione nei confronti delle imprese energivore e introduce per lo stesso periodo un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, anche per le imprese a forte consumo di gas naturale (cd. imprese gasivore).
Il Decreto Aiuti (Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022) introduce anche per il primo trimestre 2022 l’agevolazione nei confronti delle imprese gasivore nella misura del 10%.
Il Decreto Ucraina bis (Decreto Legge 21/2022) incrementa la misura delle agevolazioni. Per le imprese energivore e gasivore i contributi straordinari già disposti dal decreto “Energia” (articoli 4 e 5 del Decreto Legge n. 17/2022) sono rideterminati nella misura del 25% (anziché 20) per i consumi di energia e del 20% (anziché 15) per il gas. Il Decreto Aiuti, da ultimo, ha ulteriormente incrementato la misura del contributo straordinario previsto per i gasivori (secondo trimestre), rideterminandola dal 20 al 25%.
Il Decreto Ucraina bis prevede, inoltre, analoghi contributi, sempre sotto forma di crediti d’imposta, a parziale compensazione delle spese sostenute per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas acquistati e consumati nel secondo trimestre 2022, rispettivamente, da parte delle imprese non energivore (nella misura del 12%) e delle imprese non gasivore (nella misura del 20%). Il Decreto Aiuti, da ultimo, ha ulteriormente incrementato la misura del contributo straordinario previsto per le imprese non energivore aumentandola dal 12 al 15 per cento e per le imprese non gasivore, rideterminandola dal 20 al 25 per cento.
Infine, l’articolo 18 del citato Decreto Ucraina bis riconosce un credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre del 2022.
In sintesi la circolare prevede:
- Credito di imposta pari al 20%, a sostegno delle imprese energivore, per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo semestre del 2022
- Credito di imposta rideterminato nella misura pari al 25%, a sostegno delle imprese energivore, per le spese sostenute per l’acquisto/produzione della componente energia utilizzata/autoconsumata nle secondo trimestre 2022
- Credito di imposta per imprese non energivore previsto per il secondo semestre 2022. Le imprese possono beneficiare del contributo a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per KWH superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Codice F24 | Descrizione credito d’imposta | Ammontare del credito d’imposta |
---|---|---|
6960 | Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (risoluzione n. 13 del 21.03.2022) | 20% delle spese |
6961 | Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (risoluzione n. 18 del 14.04.2022) | 25% delle spese |
6966 | Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (risoluzione n. 28 del 13.06.2022) | 10% delle spese |
6962 | Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (risoluzione n. 18 del 14.04.2022) | 25% delle spese |
6963 | Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (risoluzione n. 18 del 14.04.2022) | 15% delle spese |
6964 | Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (risoluzione n. 18 del 14.04.2022) | 25% delle spese |
6965 | Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (risoluzione n. 23 del 30.05.2022) | 20% delle spese |
Cessione del credito
In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i crediti d’imposta di cui alla presente sezione possono essere ceduti, per l’intero importo secondo le modalità e i termini definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022.
A tal fine, è necessario inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate, dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022, la comunicazione della cessione del credito. Coloro che hanno acquistato il credito (cessionari) possono utilizzarlo in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2022, oppure cederlo ulteriormente per l’intero importo, entro il 21 dicembre 2022, secondo le disposizioni di cui al richiamato provvedimento del 30 giugno 2022.
Con risoluzione n. 38 del 12 luglio 2022 – pdf sono stati istituiti appositi codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24.
Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Scadenza
Le imprese beneficiarie dei suddetti crediti d’imposta possono utilizzarli in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022, indicando uno dei codici tributo elencati nella tabella precedente, da inserire nella “sezione erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui l’impresa debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
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