COSA CAMBIA PER IMPRESE E PROFESSIONISTI CON L’ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CCII – CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA –
Il decreto legislativo 14/2019 ha riformato la legge fallimentare, istituendo il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La nuova legge cambia la tipologia di intervento: le aziende devono essere costantemente monitorate, in modo tale da poter intervenire subito nelle situazioni di crisi o di difficoltà con piani di risanamento aziendale.
Per crisi d’impresa si intende
“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate“.
In questo articolo vediamo le principali novità in tema di crisi d’impresa e quali opportunità offre il nuovo contesto delineato dal codice sia per le imprese che per il commercialista.
La riforma della crisi d’impresa
In materia di fallimento e insolvenza in Italia vigeva una legge approvata con un regio decreto nel 1942, c.d. legge fallimentare. Negli ultimi anni, la crisi economica dilagante in tutta Europa (e non solo) ha messo in evidenza la necessità di rivedere tutto il contesto relativo alle imprese in crisi. La normativa in vigore, infatti, conteneva notevoli limiti: tempi troppo lunghi per la chiusura delle imprese fallite, l’assenza quasi totale di procedure che permettessero il recupero di aziende che meritavano una sanificazione e così via. Senza tralasciare il fatto che il termine fallimento, di grande accezione negativa, non lasciava scampo ad imprenditori da tempo ormai insolventi.
Anche le direttive europee hanno spinto molto verso la riforma della legge fallimentare. Già nel 2014 la Commissione Europea aveva pubblicato la Raccomandazione nr 135 che sollecitava gli stati membri a riformare le proprie leggi in tema di imprese in crisi finanziaria. L’obiettivo della Commissione era quello di prevenire il più possibile situazioni di insolvenza, che facilmente potessero divenire irreversibili. Nel documento veniva ribadita la necessità di dare alle imprese in via preventiva strumenti efficaci ed efficienti di risanamento.
Nel 2016 la Commissione Europea ha pubblicato una direttiva sull’insolvenza delle aziende, che contiene alcuni concetti chiave, come ad esempio nuove norme per la ristrutturazione preventiva dei debiti e delle imprese (soprattutto verso le banche). In ogni caso la CE in questi anni ha spinto gli stati a rinnovare la normativa in materia di insolvenza, ristrutturazione ed esdebitazione, prevedendo un notevole snellimento dei processi e conseguente riduzione dei costi.
Il contesto prospettato ha portato il nostro Paese ad approvare il codice della crisi d’impresa. L’obbiettivo perseguito è quello di ufficializzare l’attività di prevenzione delle situazioni di difficoltà economica e/o finanziaria: tramite il monitoraggio costante di precisi indicatori sarà possibile salvare situazioni che, con il vecchio ordinamento, portavano le aziende alla chiusura.
Gli indicatori della crisi d’impresa
Il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa ha individuato nel CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) l’organo preposto all’elaborazione degli indicatori di allerta. Il 26 ottobre 2019 il CNDCEC ha pubblicato un comunicato stampa contenente tutti gli indicatori individuati dal proprio collegio di esperti. Il sistema degli indicatori elaborato è un sistema gerarchico, in quanto l’applicazione degli indici deve avvenire in base ad una sequenza precisa. In pratica il superamento del valore di soglia del primo indice può far ipotizzare la presenza di crisi. Se non si supera questa soglia si passa alla valutazione del secondo indice e così via. Lo schema proposto dal CNDCEC è il seguente:

Schema applicazione indici di crisi d’impresa elaborati dal CNDCEC
Fonte immagine: Sole24Ore Crisi d’impresa gli indici di allerta
Il primo indicatore che si prende in considerazione è il patrimonio netto: se è negativo si verifica una presunzione ragionevole di crisi d’impresa. Se positivo si passa a valutare il DSCR (Debt Service Coverage Ratio) o “rapporto di copertura del servizio del debito” per gli ultimi sei mesi. In pratica questo indice valuta quanto un’impresa è in grado di essere solvente nei confronti del proprio debito finanziario (a medio e lungo termine). C’è da precisare che l’indicatore non fa una valutazione a consuntivo, bensì a preventivo ed è da tempo utilizzato dal sistema bancario proprio per valutare il merito del credito di un’impresa.
Il DSCR mette in relazione il cash flow operativo, previsto per i sei mesi successivi (al netto delle tasse), con il flusso finanziario al servizio del debito ossia le quote capitale dei finanziamenti a medio lungo termine, che verranno rimborsate nel periodo in oggetto. Il rapporto tra questi due valori deve essere superiore a 1 perché così si assicura che il cash flow dell’azienda farà fronte al debito finanziario. Se dalle valutazioni risultasse inferiore a 1, si può presupporre una ragionevole crisi d’impresa.
Nel caso in cui il DSCR non sia disponibile o sia considerato inattendibile, si valutano un insieme di cinque indicatori, le cui soglie sono state elaborate a seconda del settore di attività a cui appartiene l’impresa in esame. Questi indici sono i seguenti:
- indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
- indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
- indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto tra cash flow e attivo;
- indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
- indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.
La tabella riportante le soglie minime è la seguente:

Soglie di allerta per settore attività indici di crisi d’impresa elaborati dal CNDCEC
Fonte immagine: Sole24Ore Crisi d’impresa gli indici di allerta
La procedura di allerta nella crisi d’impresa
Il codice della crisi d’impresa ha implementato una procedura di allerta, che dovrebbe tempestivamente rilevare situazioni di crisi o di interruzione della normale continuità aziendale. Nell’ambito di questo nuovo processo il codice ha istituito un nuovo organismo, l’OCRI (Organismo di composizione della crisi d’impresa), composto da un tre esperti e costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. I compiti principali di questo collegio sono essenzialmente due:
Il nuovo sistema di allerta coinvolge direttamente questo organo ed è una procedura extra-giudiziale. Ha come obiettivo fondamentale quello di rilevare tempestivamente segnali di crisi nelle aziende, tramite l’analisi di indicatori oggettivi, come i dati contabili di bilancio. Il nuovo sistema può essere attivato in diversi modi:
- tramite l’imprenditore stesso, a cui il codice affida importanti obblighi di rilevazione tempestiva dei segnali di crisi;
- tramite quei soggetti addetti al controllo dell’impresa (organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione);
- tramite le PA creditrici (Agenzia delle Entrate, INPS, eccetera) che sono tenute alla segnalazione di imprese insolventi.
Quando viene fatta segnalazione all’OCRI, questo ha tempo quindici giorni lavorativi per convocare il debitore o la direzione aziendale per un’audizione in via riservata e confidenziale. Il collegio, dopo aver fatto questa audizione e valutato tutte le informazioni e i dati ricevuti, può disporre l’archiviazione della segnalazione nei seguenti due casi:
- la crisi d’impresa non sussiste;
- la società non rientra tra quelle obbligate alla procedura di allerta.
Se il collegio attesta la crisi d’impresa, individuerà le possibili misure da attuare e i tempi entro i quali risentirà l’impresa per rivedere insieme la situazione. Se l’azienda non ottempera a queste indicazioni nei termini fissati dall’OCRI, ne viene data immediata comunicazione a chi ha effettuato inizialmente la segnalazione.
Il procedimento di composizione assistita della crisi d’impresa
La seconda fase (non obbligatoria se non sussistono i presupposti) viene avviata direttamente ed esclusivamente dal debitore stesso che ne fa istanza al collegio dell’OCRI, anche prima dell’audizione. Questo procedimento è la fase più avanzata della procedura di allerta: l’imprenditore avrà ben poco spazio per iniziative individuali.
Con la composizione assistita della crisi, l’OCRI affianca l’imprenditore debitore nel ricercare accordi e nel formulare trattative con i propri creditori. Lo aiuterà nella predisposizione di tutti i documenti necessari per ridiscutere i rapporti debitori. L’iter deve concludersi massimo in tre mesi dall’avvio del procedimento, prorogabili di altri tre mesi solo una volta. Durante questo periodo, l’impresa può rivolgersi al Tribunale di competenza e chiedere di attuare le misure cautelari e protettive: queste saranno concesse solo dopo che il Tribunale stesso avrà sentito il presidente dell’OCRI e chi ha fatto inizialmente la segnalazione di allerta.
Il procedimento di composizione assistita si può concludere sostanzialmente in due modi:
Il piano di risanamento
Il piano di risanamento dovrà contenere le seguenti informazioni:
- la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa;
- le principali cause della crisi;
- le strategie d’intervento e i tempi utili nei quali si potrà raggiungere il riequilibrio della situazione finanziaria;
- i creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;
- gli apporti di finanza nuova;
- i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.
Il piano poi verrà valutato nei termini di veridicità e fattibilità da un consulente esterno all’azienda, che potrebbe essere un commercialista. Gli accordi unilaterali e i contratti effettuati per l’esecuzione del piano di risanamento devono essere in forma scritta e avere certificazione di data.
Le imprese escluse dalla procedura di allerta della crisi d’impresa
La nuova legge prevede l’esclusione di alcune tipologie di aziende dal sistema di allerta:
- le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le società quotate.
- le banche, gli intermediari finanziari, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento;
- le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile e fisso, le società capogruppo di società di intermediazione mobiliare e le società componenti il gruppo;
- i fondi comuni di investimento, le succursali di imprese di investimento e di gestori esteri di fondi di investimento alternativi, i depositari centrali;
- le fondazioni bancarie;
- la Cassa depositi e prestiti;
- i fondi pensione;
- le imprese di assicurazione e riassicurazione;
- le società’ fiduciarie e gli enti di gestione fiduciaria.
Crisi d’impresa: il nuovo assetto organizzativo in azienda
Una delle novità introdotte dal codice di crisi d’impresa è il nuovo assetto organizzativo di cui dovranno dotarsi le imprese. La nuova organizzazione aziendale riguarderà l’aspetto organizzativo, amministrativo e contabile e dovrà essere adeguata alla natura e alle dimensioni dell’impresa, per poter:
- rilevare tempestivamente la crisi di impresa o la perdita della continuità aziendale;
- attivarsi subito per l’adozione di strumenti previsti per il superamento della crisi.
Questo aspetto mette particolarmente in crisi il settore delle piccole e medie imprese, dove solitamente è l’imprenditore stesso a gestire e controllare la società. Inoltre è importante per le imprese dotarsi di sistemi informativi e gestionali in grado di rilevare i giusti segnali, monitorando quei dati che possano far scattare il sistema di allerta.
In alcuni casi poi il codice ha previsto l’obbligo di nominare un organo di controllo o revisore:
- quando la società deve redigere un bilancio consolidato;
- quando la società controlla un’altra società obbligata alla revisione legale dei conti;
- quando la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità
Il sistema premiale per gli imprenditori che denunciano la crisi d’impresa
Il sistema di allerta è stato integrato nel nuovo codice di crisi d’impresa da un sistema di misure premiali, che vanno a dare dei benefici agli imprenditori che spontaneamente fanno una segnalazione di crisi all’OCRI e ne seguano in buona fede le indicazioni. Tali benefici, cumulabili tra loro, sono:
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