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LE NEWS DI OPEN PROFESSIONISTI – IL DECRETO MILLEPROROGHE: NOVITA’ ED AGGIORNAMENTI

da | Mar 9, 2022 | News | 0 commenti

Il decreto c.d. “Milleproroghe” ha introdotto una serie di novità e di aggiornamenti sia in materia fiscale che per altre tematiche riguardante agevolazioni ed adempimenti per le PMI.

Esaminiamo nel dettaglio queste misure con la collaborazione dei Commercialisti Alessandro De Francesco & Alessandro Coppola che con la loro newsletter Open Professionisti ci aiutano a tenere aggiornate le aziende associate a FEDERITALY.

NOVITA’ IN MATERIA FISCALE

1. Rateazione carichi ruolo
È prevista la riapertura dei termini, per i contribuenti decaduti da rateazioni di cartelle esattoriali prima dell’8 marzo 2020 (o del 21 febbraio 2020 per i contribuenti dei comuni lombardi e veneti della zona rossa individuata all’inizio dell’emergenza sanitaria, indicati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020), per richiedere per gli stessi debiti una nuova dilazione, senza che sia necessario saldare le rate scadute. La nuova domanda di rateazione, per un totale di 72 rate mensili, potrà essere presentata (attraverso l’apposito servizio online messo a disposizione da Agenzia delle Entrate – Riscossione) entro il 30 aprile 2022.
La disposizione si applica anche alle richieste presentate dal 1° gennaio 2022. Le somme già versate restano comunque, definitivamente acquisite.
Si sottolinea che per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, il beneficio si perderà in caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.

2. Recupero IVA
Per il recupero IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo, non si deve più attendere la conclusione delle stesse bensì si potrà procedere con l’emissione di una nota di variazione in tutte le procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 (art. 3 bis D.L. 228/2021).

3. Termini agevolazioni prima casa
È prorogata al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini previsti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
Nello specifico il differimento interessa i seguenti termini:

  •  il termine di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale l’acquirente è tenuto a trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente acquista un altro immobile da destinare ad abitazione principale propria dopo che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici c.d. “prima casa” prima del decorso dei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto;
  •  il termine di un anno entro il quale l’acquirente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”;
  • il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, entro cui deve aver luogo il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, per tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato di cui all’art. 7 della legge n. 448/1998.

4. Sanatoria dei versamenti IRAP
È posticipato al 30 giugno 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’Irap non versata e sospesa con il D.L. n. 34/2020, in caso di applicazione errata delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

BILANCI 2021 – NOVITA’

1. Svolgimento delle assemblee di società ed enti
Il richiamato decreto Milleproroghe, con l’art. 3 comma 1, dispone che le assemblee delle società di capitali possono continuare a svolgersi a distanza fino al 31 luglio 2022.
Per i bilanci chiusi il 31 dicembre 2020, il legislatore, con il decreto “Cura Italia”, aveva previsto una deroga di 180 giorni per l’approvazione del bilancio 2020. Tale deroga non è stata rinnovata per l’approvazione dei bilanci dell’anno 2021. E pertanto, anche nell’anno 2022 (e fino al 31 luglio) potranno tenersi le assemblee in videoconferenza, adottare le decisioni con consultazione scritta anche ove non previsto dallo statuto, ma il termine legale per sottoporre ai soci il progetto di bilancio resta comunque quello dei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, salvo il ricorso al maggior termine di cui di cui ed alle condizioni degli articoli 2364 e 2478-bis.

2. Sterilizzazione perdite
Viene estesa, alle perdite di bilancio 2021, la disciplina di sterilizzazione prevista dal D.L. n. 23/2020.
In sostanza, anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale tra cui lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e, per le cooperative, per perdite di capitale.

3. Sospensione ammortamenti
Il Dl 228/2021 ha previsto (art. 3, comma 5 -quinquiesdecies) la proroga al 2021 delle norme relative alla sospensione degli ammortamenti. Di fatto è stata prorogata la norma che ha consentito già per l’esercizio 2020 tale sospensione. Le aziende potranno, pertanto, decidere se sospendere gli ammortamenti solo parzialmente o totalmente. In ogni caso dovranno illustrare le ragioni di tale scelta nella nota integrativa (OIC 9/2021). Qualora le aziende abbiano applicato la sospensione sia nel 2020 sia nel 2021, rinviando la quota 2020 al bilancio 2022 e quella del 2021 al bilancio 2023, il piano di ammortamento risulterà allungato di due anni.

AGGIORNAMENTI VARI

1. Fondo garanzia PMI
Con il comma 4-bis dell’articolo 3 si interviene sul comma 55 della legge di bilancio 2022, il
quale dispone, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, un parziale ripristino delle modalità
operative ordinarie del Fondo di garanzia.
Con la nuova disposizione, in particolare, si prevede che:

  • per i finanziamenti concessi per esigenze diverse dalla realizzazione di investimenti, in favore dei beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4, 5 del modello di valutazione del merito creditizio sono garantite dal Fondo nella misura massima dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria e nella misura massima del 60% in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del medesimo modello. In relazione alla riassicurazione, la già menzionata misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all’importo dell’operazione finanziaria sottostante;
  • per i finanziamenti concessi per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell’80% dell’operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza del predetto modello di valutazione del merito creditizio.

2. Fondo nuove competenze
Il Fondo Nuove Competenze per la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica è stato prorogato anche all’anno 2022 (art 9, comma 8). 
Il Fondo Nuove Competenze è uno strumento di politica attiva, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. È stato istituito con l’obiettivo di sostenere aziende e lavoratori nella fase post pandemia da Covid, attraverso lo sviluppo di competenze e una formazione mirata alla persona. La finalità del Fondo è, pertanto, quella di innalzare il livello di capitale umano, offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato di lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi.
Il Fondo interviene con un contributo a fondo perduto, pari all’importo delle ore di formazione del personale e i relativi contributi previdenziali e assistenziali, grazie ai contributi dello Stato e del FSE (Fondo Sociale Europeo), gestito da Anpal. Le caratteristiche del prorogato FNC devono essere in parte ridefinite da un decreto ministeriale non ancora emanato.
Possono avvalersi del Fondo tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato un accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.

3. Prestiti fino a 30.000 euro
Viene disposto che, per tali finanziamenti, il cui inizio del rimborso del capitale è previsto nel corso dell’anno 2022, tale termine può essere prolungato, su richiesta del finanziato e previo accordo tra le parti, per un periodo non superiore a 6 mesi, fermi gli obblighi di segnalazione e prudenziali.

4. Bonus investimenti
È prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine per completare gli investimenti in beni strumentali, ordinari e/o 4.0, “prenotati” entro il 31 dicembre 2021 (ovvero gli investimenti per i quali l’ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo).
Per effetto della disposizione, quindi per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2021 e completati entro il 31 dicembre 2022 si potrà beneficiare del bonus investimenti con le aliquote previste per il 2021, pari a:

  • per i beni materiali e immateriali ordinari non 4.0: 10% del costo (15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile), nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali;
  •  per i beni materiali 4.0: 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.

Per i nuovi investimenti (ovvero gli investimenti non “prenotati” entro il 31 dicembre 2021)
effettuati nel 2022, invece, l’aliquota agevolativa è pari a:

  • per i beni materiali e immateriali: 6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali;
  • per i beni materiali 4.0: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.

5. Bonus terme
Con riferimento allo specifico settore del turismo si dispone che l’ente termale, previa emissione della relativa fattura, può chiedere il rimborso dell’importo corrispondente al valore del buono fruito dall’utente non oltre 120 giorni dal termine dell’erogazione dei servizi termali.

6. Tetto contanti
Si riporta a 2.000 euro il limite all’uso del contante fino al 31 dicembre 2022.

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