Il presente decreto disciplina i criteri, le modalita’ e le procedure per l’attuazione dei contratti di filiera e le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi.
Soggetti beneficiari
Sono soggetti proponenti del contratto di filiera:
a) le societa’ cooperative agricole e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
c) gli enti pubblici;
d) le societa’ costituite tra soggetti che esercitano l’attivita’ agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purche’ almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, societa’ cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
e) le associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, gia’ costituite all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
f) le reti di imprese che hanno gia’ sottoscritto un contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
Ai soggetti proponenti si applicano i requisiti soggettivi previsti dal presente articolo per i soggetti beneficiari laddove applicabili.
Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni del contratto di filiera le seguenti categorie di imprese:
a) le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le societa’ cooperative e loro consorzi, nonche’ le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
b) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
c) le societa’ costituite tra soggetti che esercitano l’attivita’ agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purche’ almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente.
Il capitale delle predette societa’ puo’ essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali;
d) gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza;
I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti soggettivi:
a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese, ove tenuti alla relativa iscrizione;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
c) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero e non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno;
d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
e) non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva;
f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta’.
I soggetti beneficiari non residenti nel territorio italiano devono avere una personalita’ giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese. Per tali soggetti beneficiari la disponibilita’ di almeno una sede sul territorio nazionale deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dalle stesse.
Resta fermo il possesso da parte di tali soggetti beneficiari degli ulteriori requisiti previsti dal decreto.
Tipologia di interventi ammissibili
Il contratto di filiera deve favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, anche alla luce della riconversione in atto nei diversi comparti, al fine di promuovere la collaborazione e l’integrazione fra i soggetti della filiera stessa, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola.
Il contratto di filiera si fonda su un accordo di filiera sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera, operanti in un ambito territoriale multiregionale. L’accordo di filiera individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari.
All’accordo di filiera possono partecipare sia soggetti beneficiari delle agevolazioni, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente nel programma che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera. In ogni caso, il contratto di filiera e’ sottoscritto dai soli soggetti facenti parte dell’accordo di filiera che sono beneficiari delle agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione del programma.
Il programma deve essere articolato in diverse tipologie di interventi ammissibili in relazione all’attivita’ svolta dai soggetti beneficiari, in modo da coprire l’intera filiera e dimostrare l’integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa commerciale e in termini di distribuzione del reddito.
Il programma deve altresi’ contribuire al raggiungimento degli obiettivi di carattere ambientale e di sostenibilita’ previsti dalle strategie nazionali e unionali applicabili, nella misura e secondo le modalita’ definite nei provvedimenti.
Gli interventi ammissibili alle agevolazioni comprendono le seguenti tipologie:
a) investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
b) investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli;
c) investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nei limiti individuati nei provvedimenti;
d) costi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualita’ e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli;
e) progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo.
Le spese ammissibili e le intensita’ massime di aiuto sono riportate nel decreto.
Entità e forma dell’agevolazione
Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella forma del contributo in conto capitale e/o del finanziamento agevolato.
Possono essere ammessi alle agevolazioni i contratti di filiera che prevedono programmi con un ammontare delle spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro.
Scadenza
Il soggetto proponente, che intende richiedere le agevolazioni previste dal presente decreto, deve preventivamente trasmettere al Ministero apposita domanda di accesso.
In fase di attivazione
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