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MISE. Fondo per il sostegno alla transizione industriale.

da | Feb 8, 2023 | Bandi e agevolazioni | 0 commenti

MISE. Fondo per il sostegno alla transizione industriale. Finanziamento a fondo perduto per la lotta ai cambiamenti climatici attraverso investimenti per l’efficienza energetica.

Al fine di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, il decreto, definisce i criteri, le modalita’ e le condizioni per l’accesso al Fondo.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi del Fondo, le imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda di accesso, si trovano nelle seguenti condizioni:

a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono dimostrare il possesso della personalita’ giuridica riconosciuta nello Stato di residenza, attestata dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, la disponibilita’ di almeno una sede sul territorio italiano;

b) operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attivita’ economiche ATECO 2007;

c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalita’ liquidatorie;

d) non essere gia’ in difficolta’ al 31 dicembre 2019;

e) non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; g) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.

Tipologia di interventi ammissibili

1. Sono ammissibili all’intervento del Fondo programmi di investimento, eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale, che perseguono una o piu’ delle seguenti finalita’:

a) conseguimento nell’ambito dell’unita’ produttiva oggetto di intervento di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attivita’ d’impresa;

b) uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate, nell’unita’ produttiva oggetto dell’intervento;

c) cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell’unita’ produttiva oggetto dell’investimento, attraverso l’implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate.

Ai fini dell’accesso al Fondo, i programmi di investimento devono essere supportati da uno studio o documento, realizzato da soggetti qualificati, come individuati nell’ambito del provvedimento che definisca lo stato dell’arte dell’unita’ produttiva, gli interventi da porre in essere al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali e i risultati attesi a seguito della realizzazione degli interventi. Il predetto studio o documento dovra’ quindi individuare, tenuto anche conto delle specificazioni recate dal provvedimento, obiettivi di efficienza del programma proposto misurabili e monitorabili, nonche’ i pertinenti indicatori.

Con riferimento alla lettera a), sono ammissibili all’intervento del Fondo programmi di investimento realizzabili nell’ambito di uita’ produttive ubicate su tutto il territorio nazionale che prevedano il raggiungimento di una maggiore efficienza energetica, anche attraverso:

a) l’introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici;

b) l’installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza ovvero di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi;

c) l’utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi;

d) l’installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l’autoconsumo.

Con riferimento al comma 1, lettera c), sono ammissibili all’intervento del Fondo i programmi di investimento realizzati da imprese di grandi dimensioni nelle sole «zone a» individuate dalla Carta degli aiuti a finalita’ regionale e quelli realizzati da PMI, anche nelle restanti aree del territorio nazionale.

A completamento del programma di investimento di cui al comma 1, sono altresi’ ammissibili, qualora strettamente connessi e funzionali al medesimo, per un ammontare non superiore al 10 per cento del programma di investimento, progetti per la formazione del personale.

I programmi di investimento di cui al presente articolo devono:

a) prevedere spese complessive ammissibili di importo non inferiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni) e non superiore a euro 20.000.000,00 (venti milioni);

b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo;

c) essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di concessione del contributo.

I programmi di investimento finanziabili di cui al presente articolo devono essere identificati dal Codice unico di progetto (CUP).

Sono ammissibili le spese riferite all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, nella misura necessaria alle finalita’ del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% (dieci per cento) dell’investimento complessivamente ammissibile;

b) opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% (quaranta per cento) dell’investimento complessivamente ammissibile;

c) impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;

d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Con riferimento ai progetti per la formazione del personale, sono ammissibili alle agevolazioni le spese e i costi relativi a:

a) spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;

c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal regolamento GBER.

Entità e forma dell’agevolazione

All’attuazione degli interventi del Fondo sono destinate le risorse pari a euro 150.000.000,00 (centocinquanta milioni) a decorrere dall’anno 2022, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Una quota pari al 50% (cinquanta per cento) delle risorse annualmente destinate al Fondo e’ riservata alle imprese energivore.

Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto.

Scadenza

I termini per la presentazione delle domande di agevolazione sono definiti dal Ministero con successivo provvedimento.

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